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Adempimenti del committente e del cliente nelle trasferte in Francia in caso di subappalto

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Obblighi e responsabilità “in vigilando” dei clienti francesi e del committente italiano nel caso di lavori in subappalto.

In seguito ad un inasprimento dei controlli delle autorità ispettive francesi, è recentemente sempre più oggetto di controllo l’adempimento di tutti gli obblighi in caso di subappalto.

La presente circolare pertanto è per ricordarvi che, ai sensi della Legge n°75-1334 del 31 dicembre e dell’Articolo L1262-4-1 (Code du Travail), nella qualità di Committenti all’interno di un contratto di subappalto, avete la responsabilità di vigilare affinché la Ditta subappaltatrice svolga effettivamente tutti gli adempimenti da rispettare previsti nel caso di una prestazione di servizio in Francia, ai sensi degli articoli L. 1262-1 e L. 1262-2 (Code du Travail).

Il caso in esame è quello in cui una società italiana (A), che fornisce una prestazione di servizi in Francia per un cliente francese (C) e, nello svolgimento dell’intervento, si avvale di una società terza (B) che presta la sua attività all’interno di un contratto di subappalto.

Nel rapporto tra A e C, la società francese è il “cliente”, che ha l’obbligo: di vigilare su A (vigilanza diretta); di chiedere visione del contratto di subappalto tra A e B (Legge n°75-1334 del 31 dicembre, Code du Travail) e, infine, di vigilare su B (vigilanza indiretta).

Nel rapporto tra la società italiana (A) e il subappaltatore (B), la società italiana, in qualità di committente, ha l’obbligo di vigilare su B (vigilanza diretta).

Nel caso di violazioni commesse da A o B, i soggetti sanzionabili saranno pertanto: il cliente C, il committente italiano A e il subappaltatore B.

Ricordiamo che gli adempimenti da far rispettare al subappaltatore sono tutti quelli previsti dalla trasposizione in Francia delle Direttive 96/71 e 2014/67; pertanto, essi sono:

  • La Trasmissione della Dichiarazione di Distacco per tutti i dipendenti che prestano servizio in un cantiere in Francia (articolo R1263-12 del Code du Travail).
  • La Nomina di un rappresentante dell’impresa domiciliato in Francia (articolo R1263-2-1 del Code du Travail).
  • L’Allineamento ai livelli retributivi francesi e il rispetto degli orari e delle condizioni generali lavorative.
  • La Conservazione di tutta la documentazione durante e dopo la trasferta, per un periodo di tempo ragionevole, in caso di richiesta da parte delle autorità ispettive (art. 9, par. 1c Dir. 2014/67/UE).
  • La società committente A deve inoltre conservare copia del contratto di subappalto per tenerla a disposizione delle autorità ispettive francesi e inviarne copia al cliente C. Ricordiamo che Il contratto di subappalto dovrà essere conforme alla legge italiana, ma anche quella francese, in quanto giurisdizionalmente competente sul territorio, e redatto nelle due lingue.
  • Adempimenti in tema di Sicurezza sul Lavoro previsti dalla legge francese: Prima dell’inizio dei lavori, la società francese (C) è tenuta a predisporre, insieme a ogni società esterna che interviene nel cantiere (A e/o B), un piano di sicurezza (“Plan de Prévention”), che permetta di individuare i rischi e di mettere in atto delle misure preventive.

L’articolo 4512-7del Code du Travaildetermina i due casi in cui è necessaria la redazione di tale documento:

  1.  Nel caso in cui, l’operazione che deve essere effettuata dalle imprese esterne, comprese le imprese subappaltatrici alle quali possono ricorrere, rappresenti un numero totale di ore di lavoro prevedibili pari ad almeno 400 ore su un periodo inferiore o pari a dodici mesi, sia che il lavoro sia continuo o discontinuo […..].
  2. Qualunque sia la durata prevedibile dell’operazione, quando il lavoro da eseguire è tra le opere pericolose incluse in un elenco stabilito rispettivamente da un decreto del Ministro del lavoro e un decreto del Ministro dell’agricoltura (Arrêté du 19 mars 1993).

Riferimenti Normativi

Legge n° 75-1334 del 31 dicembre 1975 (Code du Travail)

Articolo L1262-4-1 (Code du Travail)

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